L’enfiteusi/livello è una materia estremamente complessa, per cui, prima di compiere qualsiasi attività, è bene rivolgersi ad un professionista che conosca la materia e possa quindi indicare, tenuto conto delle caratteristiche del caso di specie, non solo la posizione da assumere nei confronti della richiesta di pagamento del canone enfiteutico, ma anche e soprattutto gli accertamenti da svolgere per capire la legittimità della stessa.
Dopo svariati decenni in cui i canoni enfiteutici erano rapporti dimenticati perché privi di rilevanza economica ed al più si erano caratterizzati per valori quasi simbolici, grazie a vari interventi della Corte Costituzionale la giurisprudenza si è progressivamente orientata in senso più favorevole ai concedenti adottando criteri di aggiornamento del capitale di affranco ( di conseguenza del canone ) tali da allinearli ai valori di mercato.
Questo ha portato e sta portando ad indurre i concedenti a far valere, dopo decenni di inerzia, la loro posizione nei confronti degli enfiteuti/livellari.
A causa della natura desueta dell’istituto dell’enfiteusi/livelli e della scarsa informazione su tale diritto reale, spesso l’enfiteuta/livellario, così come anche molti professionisti, è portato a credere che tale canone sia ormai estinto (e così non è essendo un diritto che permane anche in caso di mancata attivazione per svariati decenni) o di aver a che fare con una pretesa economica di poco conto, quasi trascurabile. Ma questo non corrisponde a verità in quanto i valori del canone enfiteutico/livellario e del capitale di affranco possono essere molto consistenti, tanto da essere, come detto, allineati al valore di mercato.
Consultare uno specialista della materia diventa quindi essenziale sia per comprendere il fondamento della pretesa avanzata dal concedente (per nulla scontata), sia per verificare la correttezza dei valori richiesti. Spesso e volentieri i concedenti avanzano le loro richieste solo sulla base delle risultanze catastali le quali, compiendo i giusti approfondimenti, possono essere facilmente contrastate.
Ci teniamo a dire che è bene evitare qualsiasi interlocuzione con il concedente pensando di risolvere oralmente la vicenda ed è opportuno non sottoscrivere alcuna istanza di affrancazione dato che essa rappresenta un riconoscimento dell’esistenza del diritto rivendicato dal concedente diventando poi alquanto arduo contestare lo stesso ove gli accertamenti dovessero fornire elementi in tal senso.
Per chiarire la propria posizione è necessario avviare una ricostruzione storica, anche normativa, particolarmente risalente nel tempo per comprendere l’esistenza del diritto rivendicato dal concedente e verificare la validità e la eventuale correttezza degli importi richiesti. Basandosi sull’esito delle informazioni assunte si assumerà la posizione più opportuna alla caratteristiche della situazione concreta, che potrà andare dal contestare integralmente la pretesa avversaria, al tentare di addivenire ad un accordo per risolvere bonariamente la vicenda, cercando di contenere gli importi richiesti dal concedente.
In generale una richiesta di pagamento di un canone enfiteutico, livellario non deve mai essere ignorata, visto l’altamente probabile rischio di essere evocati in giudizio dal concedente, inoltre, l’esistenza nei registri catastali o negli atti pubblici di riferimenti a ipotetici rapporti enfiteuti/livellari, costituisce comunque un ostacolo alla commerciabilità degli immobili, per cui non bisogna ignorare la cosa o risolvere la questione informalmente (ammesso sia possibile), poiché gli unici metodi per chiudere definitivamente la vicenda sono la sottoscrizione dinanzi ad un notaio di un atto di affrancazione, la sottoscrizione di un verbale di mediazione in cui il concedente rinuncia ad ogni pretesa o, nei casi in cui le parti non riescano a trovare un accordo, l’avvio di un giudizio dinanzi ad un Tribunale.
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