Riteniamo utile e importante ribadire definitivamente quale sia la tesi del Comitato sulla questione che da anni desta preoccupazioni ai cittadini di San Felice Circeo e sborso di denari, “gabelle”che in realtà non sono dovuti agli eredi Aguet-Blanc.

E’ bene chiarire subito che la normativa civile Italiana prevede che un diritto reale possa esistere solo se istituito con atto scritto tra le parti. In questo caso si parla di Enfiteusi. Mentre l’ipotetico livello, gravante sui fondi rustici (terreni) non viene riconosciuto quale diritto reale dal nostro ordinamento giuridico sin dall’Unità del Regno d’Italia. Con l’entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942, i vari rapporti di tipo agrario, identificati quali “livelli”, “censi” ed “enfiteusi” hanno perso definitivamente la loro identità, sono stati accorpati e hanno ricevuto una disciplina unitaria, che ha finito per identificarli e confonderli con l’enfiteusi.

 

Deve, comunque, essere scardinata definitivamente la credenza “popolare” dell’esistenza di tale gravame a carico dei cittadini, possessori legittimi dei propri beni. Il territorio di San Felice non è più un luogo baronale sin dal 1720!!!

 

In questi tre anni di vita, il Comitato Basta Presunti Diritti Feudali si è adoperato realizzando ricerche in archivi e altri Uffici pubblici alla ricerca di atti e documenti probatori di questo presunto diritto, ma finora, tale diritto non è emerso. Peraltro esso non è stato nemmeno reso noto dagli eredi Aguet-Blanc nella documentazione presentata in occasione dei recenti ricorsi al Tribunale di Latina.

La costituzione in giudizio è importante per interrompere i termini di scadenza dei 10 anni dalla trascrizione di denuncia di successione testamentaria del 2015 e la conseguente ineludibile  pubblicità immobiliare. Questa scadenza non può essere ignorata, pena la perdita del dominio dei propri  beni, anche in previsione della vendita dei presunti diritti della società a terzi soggetti.

La finalità del Comitato è quella di ottenere, attraverso sentenze del Tribunale, il disconoscimento di questo presunto diritto che condiziona il mercato immobiliare in San Felice Circeo e in altre città e località italiane.

 

La nostra tesi difensiva si basa su due punti fondamentali:

1.- Inesistenza di atti e documenti probatori, debitamente trascritti e registrati nel tempo che dimostrino un reale diritto acquisito;

2.- Acquisire la piena proprietà del bene mediante Sentenza del Tribunale che la dichiari o attraverso la procedura dell’usucapione breve e/o ordinaria, PER DOMINIO E POSSESSO in modo continuativo, pacifico ed ininterrotto.

 

E’ importante informare che recenti giuste sentenze di Cassazione sanciscono che non ha validità la mera dichiarazione riportata in atti sull’esistenza di un livello o di una enfiteusi, anche se di questi ne risulti l’annotazione presso l’Agenzia delle Entrate -Ufficio del Catasto-, se nessuna delle parti nel sottoscrivere passaggi di proprietà abbia provveduto ad allegarne copia o riportarne notizia circostanziata con estremi, che permettano di rintracciare tale atto scritto, opponibile a terzi, istitutivo di enfiteusi o di livello.

La problematica dei presunti diritti è esplosa quando si ha avuto notizia che gli eredi Aguet-Blanc, hanno trascritto nel 2015 una denuncia di successione testamentaria presentata nel 2013 per morte del padre Luigi avvenuta nel 1988. Con l’atto rep.904/9990 del 1 marzo 2013 presentato all’Agenzia delle Entrate, Roma 6 – Eur Torrino, sono stati immessi in successione  – con una per noi evidente “forzatura manuale” –  2.129 beni con presunto diritto di enfiteusi e 9 beni con presunto diritto di proprietà, desunti da non si sa quale elenco.

 

Sintetizzando, la sequenza dei fatti, risulta:

Luigi Aguet muore  il 20 giugno 1955, a partire dal 1956 iniziano a registrarsi, e quindi vengono pubblicizzate, soltanto parziali accettazioni di eredità (la prima denuncia del gennaio 1956 riguarda solo 138 beni presenti nel testamento), e proseguono anche oltre il termine di “dieci anni dalla morte”. Questo perché i figli, James ed Elena Aguet, procedevano alla trascrizione  specifica di una unità immobiliare quando si concludeva l’affrancazione sul bene individuato, integrando, di volta in volta, l’accettazione tacita dell’eredità del 1962.

Di conseguenza, alla morte di James Aguet (1988) e poi della sorella Elena in Blanc (1999),  risultano inclusi nell’accettazione di eredità beni presumibilmente pervenuti in eredità dal loro padre Luigi (+ 20.06.1955),  di numero certamente molto inferiore rispetto ai 2.138 beni sui quali, oggi, gli eredi Aguet reclamano presunti diritti.

Gli eredi di James e di Elena hanno inoltrato nel 2013 all’ Agenzia delle Entrate due successioni inserendo beni non registrati a carico dei rispettivi genitori nella Conservatoria dei Beni Immobiliari e che pertanto, decorsi i termini di legge per l’accettazione dell’ eredità, non potevano più essere ereditati.  In conclusione, i beni oggetto di presunti livelli-enfiteusi sin dal 1955 non figurano più a carico degli Aguet, e pertanto, a termine di legge, non sarebbero potuti essere oggetto di trasmissione ereditaria.  

 

La situazione oggi è notamente paradossale. Il cittadino per far valere il proprio diritto sulla sua proprietà deve ottenere una sentenza favorevole del Giudice, per ottenere la cancellazione dell’arbitraria annotazione del 2013 degli eredi Aguet- Blanc in quanto:

 

1.- E’ riscontrata una trascrizione in data 27.05.2015 al n. 8015 presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina a seguito di denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate di Roma 6, Eur Torrino in data 01.03.2013 rep. 904/9990, conseguente alla dichiarazione in autoliquidazione, in favore dei Sigg.ri Aguet G ed Aguet S contro il Sig. Aguet James nato in Argentina (EE) il 21.07.1913 (deceduto nel 1988), con allegato elenco di 2138 beni.

Con tale atto i figli del defunto James Aguet: S. e G. , per il 50% di un ipotetico titolo di livello-enfiteusi, presentano una dichiarativa ed unilaterale successione con la quale intendono sanare nel 2013 la mancata trascrizione di beni (oltretutto senza esibizione del titolo). La omessa trascrizione dei beni  abbraccia un arco temporale di oltre 57 anni, in quanto decorre dalla morte del nonno, Luigi AGUET, nel 1955.

 

Pertanto in 57 anni i presunti diritti dei livellari non sono mai stati esercitati!

 

2.- E’ riscontrata presso l’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare -Direzione Provinciale di Latina- una trascrizione (in data 28.03.2013 al n. 4680 e una successiva rettifica in data 24.11.2014 al n.20013, – presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina, firme a rogito del notaio Avv. Elio Bergamo in Roma in data 21.03.2013 rep. 6822, racc. 3394, concernente atto tra vivi -) di scrittura preliminare di compravendita, a favore della società Eredi Aguet S.r.l. con lo scopo l’esercizio imprenditoriale inerente immobili in Italia (Costituita in data 27.02.2013, – con sede in Roma Via Giulio Caccini n. 1, n. REA 1363484, C.F.-P.IVA 12293951005).

Gli effetti di tale Trascrizione andrebbero considerati nulli in quanto la vendita non si è concretizzata entro un anno dal compromesso. Di fatto, il rogito definitivo alla società Eredi Aguet S.r.L. avrebbe dovuto verificarsi entro il già passato 31 dicembre 2015, ma ciò non è stato fatto.

Tuttavia la trascrizione della società medesima non è stata ancora cancellata,  Si evidenzia che tale obbligo di cancellazione è a carico degli autori, nei confronti della Pubblicità Immobiliare.

 

Di fatto, nel corso delle nostre ricerche e indagini  è emerso che non sempre risulta un corretto allineamento tra le scritture catastali di terreni e fabbricati (meccanizzate rispettivamente nel 1976 e nel 1986) e quelle ipo-catastali (informatizzate nel 1992). Soltanto attraverso le visure  storiche catastali emerge l’inserimento dell’asse Aguet-Blanc nei nostri beni;  le particelle terreni risultano constatabili ad AGUET Elena e James,  con annotazione di un “atto di aggiornamento non conforme” a seguito della voltura del 2013 presentata da S. e G.  per successione di James Aguet per il diritto del concedente del 50 %. Anche tale circostanza, non è supportata dalla presentazione di atti scritti originari attestanti l’istituzione di un reale diritto di enfiteusi o di livello giunti con continuità sino ad oggi.

 

Nulla appare catastalmente al riguardo delle quattro sorelle BLANC, come successione e accettazione di eredità che,  le avrebbe fatte subentrare alla  madre Elena AGUET, deceduta dal 1999 per dovuta voltura automatica.

Peraltro, le trascrizioni di mere denunce di successione, che di per sé non costituiscono una valida e sostanziale prova della provenienza del diritto del concedente, non legittimano le rivendicazioni sui fondi di titolarità dei cittadini, gli attuali proprietari. In sintesi: NON ESISTE LA PROVA DELLA TITOLARITA’ DEL LORO DIRITTO.

 

Inoltre, nel contratto preliminare di compravendita in favore della società Eredi Aguet S.r.l. sopra citato, si osserva che gli eredi Aguet-Blanc dichiarano “capziosamente” di avere i diritti immobiliari di concedente l’enfiteusi PERPETUA riferiti ad immobili urbani (fabbricati), e immobili rustici (terreni), dichiarazioni che, senza l’esibizione del titolo, può prevedere la nullità dell’atto, in quanto erronea e fuorviante per l’eventuale acquirente della società medesima.  Pertanto, è stato promesso in vendita un diritto che può essere provato soltanto esibendo il titolo di costituzione di enfiteusi “perpetua” ed i relativi contratti con gli “enfiteuti”, ovvero, con gli attuali possessori dei beni.

Considerata l’aleatorietà di quanto indicato nel compromesso di vendita del 2013, si evidenzia come esso possa essere stato l’espediente utilizzato per far eseguire la trascrizione dell’accettazione dell’eredità senza opposizioni sui beni a S. e G. Aguet e alle sorelle Blanc; trascrizione dell’accettazione dell’eredità che in Italia, doveva essere eseguita entro 10 anni dalla morte di James Aguet, il 27.12.1988 e di Elena Aguet il 08.11.1999.

In ultimo, altro elemento importante ai fini della difesa del proprio bene, sono le opportune pratiche edilizie di autorizzazioni all’edificazione sul fondo rustico – oggetto della enfiteusi/livello – di un fabbricato residenziale o comunque non agricolo e l’assolvimento degli oneri di carattere fiscale-catastale messi in campo dai “proprietari” nel tempo (nostri avi, nonni/genitori).

Il regolamento edilizio del Comune di San Felice Circeo, prevede e prevedeva che per l’ istruttoria per il rilascio della licenza edilizia, fosse necessario depositare l’atto di proprietà o di godimento del bene.

E si evidenzia infine che, se già in passato fosse stata palese  una causa ostativa per enfiteusi/livello che potesse vincolare l’edificazione di un fondo rustico, se ne troverebbe menzione nelle autorizzazioni a costruire rilasciate dal Podestà di San Felice intorno agli anni 30 del’900.

 

Concludendo:

– In questi tre anni di vita il Comitato si è adoperato realizzando ricerche in archivi e altri uffici pubblici alla ricerca di atti e documenti probatori di questo presunto diritto, ma finora tale diritto non è emerso. Peraltro esso non è stato nemmeno reso noto dagli eredi Aguet-Blanc nella documentazione presentata per i ricorsi al Tribunale di Latina.

– In 57 anni i presunti diritti dei livellari non sono mai stati esercitati. Ma attenzione, la costituzione in giudizio è importante per interrompere i termini di scadenza dei 10 anni dalla trascrizione di denuncia di successione testamentaria del 2015 e la conseguente ineludibile  pubblicità immobiliare, che è emersa ed è presente sui nostri beni, da quella data, soltanto nel certificato storico catastale.

– La tesi difensiva di impugnazione delle trascrizioni eseguite dagli eredi Aguet nel 2013 si basa sull’inesistenza di atti e documenti probatori, debitamente trascritti e registrati nel tempo che dimostrino un reale diritto acquisito.

– La finalità del Comitato è quella di ottenere, attraverso sentenze del Tribunale, il disconoscimento di questo presunto diritto, che condiziona negativamente il mercato immobiliare in San Felice Circeo e in altre città e località italiane.

 

 

 

 

 

Basta ai presunti diritti feudali Circeo