Approfondimento sul Brogliardino del 1863 in riferimento alla Lettera n. 195, del 10 aprile 1873 del Catasto di Terracina

Un documento che smentisce il Brogliardino del 1863

 

Premessa

Da informazioni ricevute dai nostri associati sui contenziosi in corso presso il Tribunale di Latina, per il riconoscimento della piena proprietà sui propri immobili denegando l’esistenza del mai costituito titolo di enfiteusi, siamo venuti a conoscenza che gli eredi Aguet-Blanc, tramite i loro tecnici e legali vorrebbero far derivare il Presunto Diritto del Concedente esibendo come prova principale dell’ avvenuta “Ricognizione ad Dominium”, il cosiddetto registro catastale denominato Brogliardino per l’Aggiornamento in campagna dei Fondi Rustici del 13 giugno 1863, affermando che le risultanze del Brogliardino, hanno costituito la base per la vendita dell’ex Feudo di San Felice da parte dello Stato italiano “ .

Le ricerche del Nostro Comitato presso gli Archivi Storici hanno permesso di reperire la Lettera n.195 del 10 aprile 1873 in cui il Catasto di Terracina evidenzia all’ Intendenza di Finanza di Roma l’ impossibilità di confrontare l’allineamento catastale di fatto esistente sul territorio di San Felice con il vecchio impianto del Catasto Gregoriano in merito ai beni della soppressa Reverenda Camera Apostolica, documento che pertanto disconosce la validità del summenzionato Brogliardino di Campagna perfino nella sua specificità di documento catastale.

Vogliamo comunque dare un contributo storico di approfondimento per confutare la tesi degli eredi Aguet-Blanc.

Formazione del Catasto Gregoriano

Per valutare e quindi contestare definitivamente le loro asserzione bisogna fare un excursus storico e risalire al periodo di riferimento in cui lo Stato Ecclesiastico governava i nostri territori e aveva la necessità di ottenere maggiori entrate fiscali e che sin dalla fine del ‘700 e i primi dell’800 tentò di ottenere adottando criteri sempre più ispirati ad una giusta perequazione ed altrettanta equità tra le genti a qualsiasi ceto sociale appartenessero. Dopo alcuni inconcludenti tentativi ( Catasto Piano di Innocenzo XI del 1681 e di Pio VI del 1777 attivato nel 1783), si ebbe un preliminare successo con la formazione del Catasto Gregoriano promulgato ed attivato nel 1835, ma la cui formazione inizia dal 1816.

Già nel 1801, Pio VII con il Motu Proprio “Le più colte” aveva prodotto una prima riforma della fiscalità (abrogando e unificando 32 diverse gabelle, con effetti di una prima semplificazione del fisco), ma è con il Motu Proprio del 06-07-1816, per effetto della prima restaurazione Pontificia avvenuta al termine del periodo di dominio Napoleonico, che lo stesso Pio VII procedette alla riorganizzazione dell’Amministrazione Pubblica;  l’art.191, prevedeva la redazione di un nuovo e più efficace catastro o catasto  mediante un censimento generale, per la prima volta  particellare, e che fruì dell’esperienza Napoleonica già applicata nel campo e nella stessa Italia. Il Pontefice andando ad istituire gli organi preposti alla realizzazione di questo innovativo strumento fiscale, con tale articolo stabilì che si istituisse “la compilazione dei nuovi catasti regolati a misura e a stima con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avendo riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazioni, e d’infortuni, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi, … omissis … “acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale dei fondi stessi.” (criterio di perequazione fondiaria).

Furono poi pubblicati i Regolamenti Attuativi di cui citiamo quelli fondamentali di riferimento alla dissertazione:

  • Regolamento sulla Misura e Formazione delle Mappe pubblicato dalla Congregazione dei Catasti in data 22-02-1817, contenente anche le “Discipline Particolari per i Geometri e Module” che, tra l’altro, sancì l’abbandono dell’unità di misura dell’antico Rubbio Romano per abbracciare l’unità di misura del metro che per campanilismo si chiamò “canna censuaria”;
  • Motu Proprio del 03-03-1819, Pio VII sulle Stime de’ Fondi Rustici del Nuovo Catasto Generale dello Stato Ecclesiastico;
  • Regolamento Analogo al Motu Proprio per la Stima dei fondi rustici, pubblicato dalla Congregazione dei Catasti in data 20-03-1819;
  • Ancora altri regolamenti nonché circolari per incentivare economicamente i tecnici ad accelerare i lavori.

La formazione di questo nuovo Catasto richiese quasi 20 anni e  venne attivato e messo in conservazione nel 1835 con il nome di Catasto Gregoriano in quanto a Papa Pio VII era subentrato Papa Gregorio XVI.

Commento

Dai documenti indicati e consultati non risulta in alcun modo che con il Motu Proprio del 06-07-1816 Pio VII intendesse dare al nuovo catasto il carattere probatorio riguardo ai titoli di proprietà o di altro diritto ma, anzi, con lo stesso provvedimento fu esteso a tutto lo Stato Pontificio il Dazio del Registro (Istituto simile alla nostra Conservatoria) dettando le regole dell’ “Intavolazione” in continuità con le disposizioni del cessato governo Napoleonico (Nel 1835 poi fu promulgato il Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili (Motu Proprio 10-nov-1834 di Gregorio XVI ) che disponeva che tutti gli atti pubblici capaci d’ipoteca (e quindi anche le enfiteusi) fossero trascritti  e  conservati presso l’Ufficio della Conservatoria delle Ipoteche del Circondario, Ufficio diverso da quello del Catasto.).  

Nei regolamenti di attuazione e formazione del Catasto, occorre evidenziare quanto furono dettagliate le regole indicate per i Verificatori e per i Geometri nella misurazione e verifica dei confini e delle superfici dei terreni e quanto invece poco definite quelle per la conoscenza dei possessori dei fondi e addirittura assenti quelle riguardanti la conoscenza dei titoli di proprietà o di altri diritti, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone (quando presenti sul posto) e dai cosiddetti “Indicatori” comunali il cui compito principale era quello di indicare i confini conosciuti dalla comunità per la consuetudine del possesso, elemento incerto e non desunto e riscontrato da atti scritti conservati presso i pubblici registri Pontifici, ma utilizzato comunque per definire le particelle catastali nelle Mappe; infatti il rilevamento particellare era indispensabile, mentre l’assenza dei Possidenti o Proprietari convocati non era di impedimento al censimento dei beni (condizione invece obbligatoria in una Ricognizione ad Dominium insieme alla contestuale sottoscrizione da parte di tutti gli interessati degli accordi contrattuali e la relativa trascrizione). Gli “Indicatori” erano persone comuni, anche analfabeti, non in grado di conoscere i titoli di proprietà dei possessori e/o dei proprietari derivanti da Registri o da Atti Notarili, ma solo per abitudinaria conoscenza diretta degli abitanti.  I Brogliardini di aggiornamento erano previsti per la verifica dei possessori che erano tenuti al pagamento dei canoni e delle relative tasse, ma non assolutamente per verificare lo stato di diritto che il Catasto non poteva giuridicamente certificare, in quanto non istituito per questo scopo e per il quale era stato istituito l’Ufficio dei Dazi per la Conservazione e Registrazione degli atti e dal 1835 l’ Ufficio della Conservatoria delle Ipoteche del Circondario,  affinché fosse garantita l’esistenza di diritti in giudizio e fuori giudizio. Tali istituzioni corrispondono all’ Ufficio dei pubblici Registri immobiliari ora anche ufficio ipotecario per le trascrizioni dell’AGE.

Avvenimenti Successivi al 1835

Successivamente, non essendo stato raggiunto appieno il criterio di una giusta perequazione fondiaria si ebbe la necessità di aggiornare l’estimo rustico censuale a mezzo di revisione, per ottenere “il tanto desiderato vantaggio della perequazione degli estimi, e della unificazione delle svariatissime cifre d’imposizione, le quali nella stessa provincia sono attualmente in numero di 246..…”, La Presidenza Generale del Censo in data 01-12-1856 emise il Regolamento n. 75.727,  “per la Deputazione Censuale da istituirsi nella Sezione Romana al fine di aggiornare il Catasto rustico con ispezioni locali dei terreni e di eseguire a tavolino i lavori conseguenti a tali ispezioni e preparatori all’applicazione alle singole proprietà aggiornate delle vere quote dell’estimo riveduto”; Venne così istituita per la sezione Romana un’ apposita Deputazione con apposito personale di cui i principali attori saranno il Deputato Censuale, i Geometri per le operazioni di campagna a cui il Deputato consegnava i brogliardini e le mappe compilati precedentemente dai vari Cancellieri del Censo di rispettiva competenza territoriale (nel nostro caso il Cancelliere di Terracina era Giovanni Lornesi), con le indicazioni risultanti dall’impianto precedente (Catasto Gregoriano del 1835 ed eventuali parziali aggiornamenti) e i Commessi della Deputazione per la formazione degli Estratti Catastali, dei Brogliardini di Campagna, e delle matrici dell’Estimo riveduto.

Il Geometra, una volta compilato sia il Brogliardino di campagna, quanto il quinterno di variazione doveva datarlo e firmarlo insieme all’Indicatore, farlo vidimare dalla locale Magistratura, e unitamente alle Mappe per così riscontrate e avvallate, doveva trasmettere il tutto al Deputato Censuale per le successive operazioni che, con il sussidio dei Commessi della Cancelleria controllava la conformità e regolarità dei documenti pervenuti che dovevano poi essere consegnati alla Presidenza del Censo di Roma affinché fossero inoltrati alle apposite commissioni tra loro coordinate e aventi autorità per tutte le Provincie Pontificie per provvedere ai vari correttivi tra cui quelli necessari a conseguire la perequazione fondiaria comune a tutto lo stato Ecclesiastico.

Ma tale revisione non fu mai portata a termine a causa delle note vicende che portarono alla costituzione dell’ unità d’Italia nel 1870 (20-09-1870 Presa di Porta Pia; 02-10-1870 Plebiscito popolare per l’annessione al Regno d’Italia con conseguente entrata in vigore del CC del Regno d’Italia; 09-10-1870 Luogotenenza del territorio di Roma e Provincia da parte del Generale La Marmora; 25-01-1871 termine della Luogotenenza) e prova ne è che non esiste in Conservazione presso gli Archivi di Stato alcun catasto riferito all’aggiornamento previsto dalla Presidenza Generale del Censo in data 01-12-1856 con il Regolamento n. 75.727.

Pertanto con il subentro del Regno d’Italia per l’imposizione fiscale si continuò provvisoriamente ad utilizzare il catasto esistente attivato e messo in conservazione nel 1835 ed alcune percentuali di tassazione su base forfettaria man mano disposte per leggi a firma di re Umberto I°. Ciò avvenne fino all’attivazione e messa in conservazione del Catasto rustico edito dal Regno e reso esecutivo con R.D. 276 del 04-07-1897. Infatti, l’Ufficio dello stralcio della Direzione del Censo di Roma (ex Censo Pontificio),  nell’attestazione iniziale presente sul Libro dei Trasporti (redatto in data 02-11-1871 da Luciano Ricciardi per il Territorio di San Felice) indica “DETTAGLIO degli Appezzamenti formanti le cifre complessive delle superfici, e dell’estimo rustico riveduto, le quali sono state riportate  sul Libro de’ Trasporti del Territorio suddetto in sostituzione dell’estimo che venne provvisoriamente attivato nell’ anno 1835

In realtà, solo per l’imposizione fiscale, nell’intervallo tra il 1870 e il 1897 vennero provvisoriamente utilizzati vari sistemi di tassazione specificatamente per Roma e la sua Provincia (compreso San Felice), ciò mentre si stava operando per avere la revisione definitiva in luogo di quella incompiuta del 1863 comprendente l’incompleto e privo di approvazione apicale e più volte nominato Brogliardino di Campagna (02-11-1870 Decreto per il completamento della revisione degli estimi catastali di Roma e Provincia; 16-06-1871 Legge 260 che imponeva il termine della pubblicazione degli estimi entro il 31-12-1871 prorogata poi con Regi Decreti prima al 31-07-1872 e poi al 31-08-1872). Infine, a San Felice, per attestazione dell’Intendenza di Finanza – Direzione Centrale dei Catasti di Roma, i nuovi estimi si cominciarono ad utilizzare per i ruoli fiscali da riscuotere a decorrere dal 1883.

Sulla base di quanto sopra possiamo senza alcun dubbio affermare che tutti i documenti successivi all’attivazione del Catasto Gregoriano del 1835, datati tra il 1856 e il 1870, non hanno alcun valore giuridico in quanto non produssero alcun effetto né durante la gestione dello stato Pontificio né durante l’amministrazione del Regno d’Italia. Tale deficienza inficia il “Brogliardino per l’Aggiornamento in campagna dei Fondi Rustici”, compilato in base alla Revisione degli estimi disposta dalla Presidenza Generale del Censo con regolamento n.75.727 del 1856.

La Lettera n. 195, del 10 aprile 1873 e relative considerazioni

Ulteriore prova della mancata attivazione di tale Revisione è data dalla lettera n.195 del 10-04-1873 e  inviata l’ 11-04-1873 dall’Agente Filippo Saperi dell’ Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto in Terracina alla Reale Intendenza di Finanza di Roma con la quale si evidenzia che non era possibile confrontare l’allineamento catastale di fatto esistente sul territorio di San Felice e il vecchio impianto del Catasto Gregoriano in merito ai beni della soppressa Reverenda Camera Apostolica, criticità non risolvibile neanche con il raffronto del Cabreo ricevuto dalla Reale Intendenza in cui erano indicate le proprietà della RCA in quanto non facevano riferimento a specifiche particelle catastali e quindi inutili per l’aggiornamento catastale.

Questa lettera prova che non era presente presso l’Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto in Terracina al 1873 alcun documento valido riferito alla menzionata Revisione degli estimi disposta dalla Presidenza Generale del Censo con regolamento n.75.727 del 1-dic-1856 e che quindi, non essendo tale Revisione mai stata attivata, nessuna validità può avere il summenzionato Brogliardino di Campagna nemmeno nella sua specificità di documento catastale.

Pertanto risulta assurdo che gli eredi Aguet-Blanc possano pensare di assimilare un documento catastale incompleto e non valido quale il Brogliardino di Campagna del 1863 ad una ricognizione a dominium, quando lo stesso Ufficio delle II.DD. e del Catasto di Terracina, subentrato in toto alla Cancelleria del Censo Pontificio di Terracina (ufficio che il 5 maggio 1862 aveva consegnato al Deputato del Censo il Brogliardino di Campagna precompilato nelle facciate sinistre dei dati catastali conosciuti perché censiti nel catasto Gregoriano 1835 e a cui, si sarebbe dovuto riferire il geometra rilevatore per aggiornarli, compilando le corrispondenti facciate destre a seguito dei rilievi fatti nel 1863 nelle campagne di San Felice), dichiari dopo poco più di 10 anni (1862-1873) che i vecchi censimenti riguardanti i beni della RCA sono documenti inutilizzabili per potere promulgare il nuovo catasto Rustico del Regno riguardante il Comune di San Felice.

Né d’altronde tale brogliardino venne specificatamente nominato ed individuato quale riferimento nella precipua perizia del 1874 come atto opponibile valido per la vendita dell’ex-feudo, commissionata dall’Intendenza di Finanza all’ex perito Camerale, tale Arch. Ing. A.Bracci come base per il rilevamento del “Capitale dei Canoni dei Fondi Rustici”.

Tale Perito, nella sua descrizione sommaria di tali beni (che ad oggi al catasto sembrano essere soggetti presuntivamente ad un peso di livello), in assenza di documenti opponibili, operò presunzioni sovrapposte ad altre presunzioni senza mai operare accertamenti in contraddittorio con i reali possessori e senza mai riscontrare l’esistenza di titoli originari o derivativi di qualunque peso, al punto di dichiarare che esisteva una consuetudine (Per consuetudine del cessato Governo in questo territorio si concedevano ai Coltivatori parziali appezzamenti nella ragione uniforma di annui scudi quattro per rubbio….omissis).

Ma non esisteva alcuna norma dello Stato Ecclesiatico che permettesse la trasformazione della “consuetudine” in diritto di enfiteusi, che anzi  ha sempre previsto, pena la nullità, atti scritti per la costituzione di enfiteusi, censi e rendite perpetue di qualsiasi tipo, e anche per difenderne il diritto in giudizio.

Al di fuori delle sopra tre fattispecie richiamate insisterebbero solo titoli che non costituiscono diritti reali e che per tale motivo sono estinti o decaduti.

Conclusioni

Pertanto è assolutamente falso che il Brogliardino per l’Aggiornamento in campagna dei Fondi Rustici del 13 giugno 1863 rappresenti una “Ricognizione ad Dominium”,  nè che sia veritiera l’affermazione degli eredi Aguet-Blanc, che le risultanze del Brogliardino, hanno costituito la base per la vendita dell’ex Feudo di San Felice da parte dello Stato italiano“

 

 

 

 

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