l Comitato “Basta ai presunti diritti feudali” presenta al Comune di San Felice Circeo una diffida e istanza di accesso agli atti sulla Delibera n. 256/2025
Il Comitato Civico “Basta ai presunti diritti feudali” ha trasmesso al Comune di San Felice Circeo una diffida formale, accompagnata da una istanza di chiarimenti e accesso agli atti, in relazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 23 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il piano particellare d’esproprio per la realizzazione di un’area di sosta in via Giuseppe Capponi.
La diffida riguarda l’inserimento, nel piano allegato alla delibera, di diversi cittadini indicati come “L – livellari” o “LP – livellari in parte”, e di alcuni eredi Aguet qualificati come “DC – titolari del diritto del concedente”.
Il Comitato contesta che tali qualificazioni siano state attribuite senza adeguata istruttoria, basandosi su meri dati catastali e senza alcuna verifica dei titoli reali di proprietà o concessione, come invece impone il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropri).
Con l’istanza, il Comitato chiede al Comune di:
- chiarire in base a quali atti e verifiche siano state formulate tali qualificazioni;
- indicare se siano stati acquisiti o richiesti titoli giuridici probanti (atti notarili, sentenze, contratti di livello o concessione);
- specificare se e quando l’Ente intenda accertare la titolarità effettiva dei beni prima di procedere a qualsiasi atto o liquidazione connessa alla procedura di esproprio.
“Con questa iniziativa , il Comitato intende richiamare l’Amministrazione comunale al pieno rispetto della normativa in materia di espropriazione e trasparenza amministrativa, affinché nessun cittadino sia qualificato impropriamente in atti pubblici e nessun diritto sia riconosciuto senza un fondamento giuridico certo.”
La diffida, dunque, non contesta il progetto in sé, ma l’errata rappresentazione giuridica delle proprietà e dei diritti reali nel piano allegato alla delibera, chiedendo all’Ente di fornire chiarimenti, titoli e documenti che giustifichino le scelte amministrative adottate.
📎 in calce testo integrale della diffida e istanza di chiarimenti e accesso agli atti inviata al Comune di San Felice Circeo.
Alla cortese attenzione di:
Sindaca del Comune di San Felice Circeo
a : Segretario Generale del Comune di San Felice Circeo
Responsabile del Procedimento Espropriativo
Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
Componenti del Consiglio Comunale
Oggetto: Richiesta di chiarimenti e diffida circa la revoca e/o modifica della Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 23/10/2025 – Piano particellare d’esproprio “Intervento di ingegneria naturalistica per la realizzazione di area di sosta in via Giuseppe Capponi”.
Il Presidente del Comitato Civico “Basta ai presunti diritti feudali” (non lucrativo di utilita’ sociale no profit), che da statuto si propone di adoperarsi, con ogni mezzo, per la tutela dei diritti civili, in particolare quella sui diritti reali di proprietà ed alla risoluzione degli eventuali gravami (reali o presunti) che ne limitano la piena disposizione – costituita in San Felice Circeo il 10/10/2020 Codice Fiscale n.91163770596 Via Sabaudia 231 04017 San Felice Circeo (LT), indirizzo PEC al quale inviare eventuali comunicazioni : bastaaipresuntidirittifeudali@pec.it .
PREMESSA – Inquadramento giuridico e procedurale
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, disciplina le fasi del procedimento espropriativo distinguendo chiaramente:
- La fase ricognitiva iniziale (art. 16), nella quale l’Amministrazione può, possibilmente, fare riferimento ai dati catastali per individuare i soggetti interessati e le particelle oggetto di intervento, senza alcun valore probatorio ai fini dell’accertamento dei diritti reali;
- La fase attuativa e di determinazione dell’indennità di esproprio (artt. 20–23), nella quale l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare la titolarità effettiva dei diritti reali mediante idonea documentazione probante (atti notarili, titoli di proprietà, sentenze).
In base all’art. 20, comma 4, la Pubblica Amministrazione non può procedere al riconoscimento o alla liquidazione dell’indennità se non nei confronti di chi dimostri la titolarità del diritto, e, in caso di incertezza, è tenuta a depositare le somme presso la Cassa Depositi e Prestiti (art. 26).
Ne consegue che i dati catastali hanno valore meramente fiscale, ricognitivo e non probatorio, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. II civ., sentt. n. 4431/2017 e n. 30823/2023).
RILIEVI SULLA DELIBERA N. 256/2025
Dall’esame del Piano particellare d’esproprio allegato alla Delibera n. 256/2025 risulta che l’Amministrazione comunale ha indicato:
- gli eredi Aguet come titolari del “diritto del concedente”;
- altri soggetti (tra cui residenti e cittadini del territorio) come “L – livellari” o “LP – livellari in parte”.
Tale impostazione:
- non risulta prevista dal D.P.R. 327/2001;
- anticipa impropriamente una qualificazione giuridica di diritti che non sono stati oggetto di preventivo ed opportuno accertamento giudiziale o notarile;
- potrebbe integrare un vizio di eccesso di potere e difetto di istruttoria, in quanto attribuisce rilevanza giuridica a situazioni catastali di natura meramente fiscale.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Con la presente, il Comitato chiede formalmente di conoscere:
- In base a quale atto, documento o accertamento l’Amministrazione comunale ha ritenuto di indicare nel piano gli “eredi Aguet” quali titolari del “diritto del concedente”;
- Se siano stati acquisiti o richiesti titoli di proprietà o di concessione (atti notarili, contratti, provvedimenti giudiziari, certificati catastali integrati) agli eredi Aguet a supporto di tale qualificazione;
- Se sia stata valutata la possibilità di limitarsi ai soli nominativi catastali, dei proprietari dei terreni in conformità all’art. 16, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
- Se l’Amministrazione intenda, nella fase di determinazione dell’indennità di esproprio, procedere all’accertamento documentale dei titoli effettivi o al deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti in presenza di contestazioni o incertezze.
DIFFIDA
il Comune di San Felice Circeo a revocare e/o modificare la Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 23/10/2025 evitando che in virtù della medesima si possa:
- procedere ad atti o liquidazioni economiche che possano costituire riconoscimento implicito o esplicito di diritti di proprietà, concessione o livello in favore degli eredi Aguet, in assenza di titolo legittimante;
- porre in essere ulteriori atti esecutivi del procedimento di esproprio senza aver previamente accertato la titolarità reale dei beni oggetto di esproprio mediante documentazione idonea e verificata;
- mantenere in atti qualificazioni giuridiche improprie (“diritto del concedente”, “livellario”) che non trovano riscontro in titoli di diritto civile.
Il Comitato si riserva, in caso di mancato riscontro, di intraprendere le opportune azioni amministrative e giudiziarie, nonché di segnalare la vicenda agli Organi Regionali e di controllo competenti (Regione Lazio, Prefettura, Corte dei Conti) per le eventuali valutazioni di legittimità e danno erariale.
Ai sensi degli artt. 2 e 10 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, ed aggiornamenti, si chiede riscontro scritto entro 30 giorni dal ricevimento della presente, indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e trasmettendo copia degli atti istruttori e documentali che hanno fondato la qualificazione dei soggetti nel piano d’esproprio.
San Felice Circeo, lì 29/10/2025
il Comitato “Basta ai presunti diritti feudali”