La Perizia Bracci si era resa necessaria, ma dovette essere definita “Sommaria” vista la mancanza o insufficienza di regolari registri, catasti o contratti dai quale desumere i vincoli esistenti ed il valore dei beni nell’ex-feudo, in particolare per i terreni corrispondenti al capitolo riguardante il “Capitale dei Canoni dei Fondi Rustici” – quegli appezzamenti di terreno dove oggi insistono le nostre proprietà -, fondi per i quali non fu possibile riscontrarne le superfici, il titolo originario o deriverativo delle concessioni, i nominativi degli occupanti, il tipo di coltivazioni in essere, in quanto elementi, già allora, non concretamente determinabili. Di fatto, questi beni dell’ex feudo furono valutati con perizia sommaria e venduti a corpo.
E’ importante sottolineare che il il perito Andrea Bracci fu anche uno dei tecnici della Reverenda Camera Apostolica (proprietaria del ex feudo prima dello Stato), quindi un professionista con esperienza specifica, a conoscenza delle problematiche esistenti e delle procedure a norma di legge in essere per la determinazione dei beni gravati da pesi (enfiteusi, censi o rendite perpetue).
Nello specifico, il documento del 1873 fotografa sul territorio una situazione oggettiva,
scevra da interpretazioni, che attesta l’impossibilità di desumere dai precedenti cabrei riguardanti i beni della Reverenda Camera Apostolica, elementi ufficiali attendibili, ed utilizzabili a cui fare riferimento. I censimenti precedenti, non risultano più verificabili, né sovrapponibili al nuovo impianto volto alla formazione dei nuovi Registri catastali e l’aggiornamento degli estimi ai fini fiscali, elementi fondamentali per l’attivazione e messa in conservazione del nuovo Catasto rustico edito dal Regno e reso esecutivo con R.D. 276 del 04-07-1897, come sopra riferito.
Si trascrive di seguito parte del testo della nota n.195 del 10 aprile 1873:
“Con la rispettosa nota citata di fronte codesta Onorevolissima Intendenza di Finanza trasmise all’Ufficio Scrivente il Cabreo dei beni di piena proprietà e di quelli di dominio diretto già spettanti alla Camera Apostolica, ora devoluti al Demanio Nazionale, acciò venisse aggiornato e reso consono con l’impianti e registri catastali in vigore.
Per adempiere in tale ingiunzione il Sottoscritto dette mano a fare li confronti delle partite descritte nel Cabreo con quelle emergenti dal Catasto, ed ha dovuto rilevare l’impossibilità di eseguire il dovuto aggiornamento, perché il Cabreo si é compilato in base di una Mappa Speciale, e non di quella censuale; per conseguenza li numeri segnati nella colonna 2 del Cabreo non hanno relazione alcuna co quelli della Mappa catastale, e così niuna corrispondenza si trova nel catasto della superficie esposta nella Colonna 6 a del Cabreo, benchè se ne faccia la menzione alla misura catastale. La entità dei canoni annui attribuiti ai prossidenti della Colonna 7a del Cabreo manca del tutto nel Catasto. Se l’Agenzia avesse nei suoi atti la Mappa da cui si desunse il Cabreo, mediante una lunga e tediosa indagine, confrontando la configurazione degli appezzamenti delineati nell’una con quelli delineati nell’altra mappa, tanto si giungerebbe alla conoscenza dell’odierno stato dei possessi e praticarne il domandato aggiornamento, ma la mappa elementare del Cabreo non si ha, ed il difetto di questa non ammette la possibilità di confronti.
Dalle cose dette rileverà codesta encomiata Intendenza, che invece dell’aggiornamento del Cabreo trasmesso, è indispensabile di compilarne altro da desumersi dal Catasto vigente, e la entità del lavoro torna ad essere quella subordinatamente descritta nella antecedente nota 27 marzo p.p n. 180…”
Il documento originale è consultabile nella sezione dedicata sul nostro sito.
Sinteticamente:
Riteniamo importante questa nota perché ci restituisce un dato operativo/tecnico significativo sulla reale situazione riscontrata in quei anni nel ex feudo, prima della sua vendita; il suo contenuto, a nostro avviso indebolisce le tesi della controparte fondate esclusivamente su documenti meramente catastali, non supportati da atti scritti e opponibili. Finora gli eredi Aguet/Blanc hanno avallato il loro presunto diritto con un Brogliardino, datato 1863, strumento di registrazione e classificazione del territorio, in uso nel Catasto Gregoriano dal 1835 la cui funzione principale era quella di censire le proprietà immobiliari, fabbricati e terreni, per la determinazione delle imposte da pagare senza individuare probatoriamente i diritti reali presenti sui fondi.
Tale Brogliardino, alla luce di quanto descritto nel documento del 1873, risulterebbe oggi
nullo ed inutilizzabile per vantare i diritti reali pretesi dagli eredi Aguet/Blanc, in quanto mai completato nel suo iter procedurale e mai attivato e messo in Conservazione, né da parte dello Stato Ecclesiastico, né dal Regno d’Italia, ed il cui contenuto, per la natura stessa dello strumento catastale utilizzato, non può essere assunto come prova dell’esistenza di un diritto reale, enfiteusi, censo o rendita perpetua – che si sostanzia soltanto attraverso la sottoscrizione e trascrizione di atti formali tra due soggetti, e non su annotazioni catastali -, come peraltro avallato dalle recenti sentenze della Corte Suprema della Cassazione nel 2023, precedentemente commentate sul sito.
In sostanza il Brogliardino è un documento catastale per il rilevamento dei fondi agricoli, utilizzato per il calcolo delle imposte sui beni patrimoniali, al quale oggi gli eredi Aguet/Blanc vogliono attribuire il valore di una “ricognizione ad dominium”, a fronte della mancata puntuale ricognizione mai eseguita, né prima della vendita da parte dello Stato Italiano (per l’indeterminatezza dei fondi medesimi e l’impossibilità di desumere dai cabrei riguardanti i beni della RCA, elementi verificabili ed utilizzabili da confrontare con le vecchie mappe del Catasto Gregoriano e conseguentemente con quelle dello Stato Italiano), e nemmeno a seguito dell’acquisto dell’ex feudo da parte del loro avo, James fu Giovanni Paolo Aguet, nel 1898.
E’ poco credibile che a distanza di oltre 127 anni dall’acquisto, i “presunti diritti” oggi vantati dagli eredi Aguet/Blanc sui nostri beni, addirittura “oggetto di compromesso di vendita“ attraverso la società Eredi Aguet srl, semmai fossero allora esistiti, oggi mai riscontrati e nemmeno esercitati, possano essere attualmente pretesi ed imposti, come di fatto sta accadendo.
Riteniamo questa pretesa infondata, illecita, illegittima e lesiva nei nostri confronti e sulle nostre legittime proprietà.
Il documento, si inserisce nel percorso di indagine storica e catastale condotto in questi anni per sostenere la nostra tesi: LA NON ESISTENZA DI UN DIRITTO REALE AVALLATA DA ATTI SCRITTI E TRASCRITTI VALIDI NEL TEMPO, A SOSTEGNO DELLE PRETESE DEGLI EREDI AGUET-BLANC.
Il Comitato prosegue determinato il suo scopo ed il proprio lavoro di indagini e analisi documentali, nella trasparenza, a tutela dei diritti civili e reali degli attuali proprietari di beni in S. Felice Circeo.
Approfondimento qui:
https://www.livellibaronali.it/pubblicazione-di-un-nuovo-documentoun-documento-che-smentisce-il-brogliardino-del-1863/
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