Alcuni Soci ci hanno posto il dubbio, a causa della onerosità di tale documentazione tecnica,  sulla necessità di dotarsi della perizia tecnica prima di affrontare la causa con gli eredi Aguet, necessaria ad eliminare le trascrizioni attualmente presenti sulle proprietà ; pertanto esponiamo il nostro punto di vista.

Riteniamo che tale perizia  sia necessaria per consentire al proprio consulente legale di fiducia, di valutare come procedere  nel contenzioso in sede giudiziale Civile. Purtroppo ci troviamo davanti a situazioni immobiliari  in cui, negli anni trascorsi, le proprietà sono state unite, frammentate, accorpate dopo l’ edificazione, in parte condonate, non correttamente accatastate, per cui al consulente legale occorre che sia evidenziata la successione degli eventi che ha portato alle attuali conformazioni delle proprietà.

In alcuni casi tale lavoro può risultare molto difficile da portare a termine a causa di documentazioni mancanti, errate o introvabili; pertanto ci risulta che appare diffusa la confusione sulla tematica tecnica e sulla mole del lavoro che i tecnici incaricati si devono sobbarcare, che può produrre seri dubbi sugli eccessivi costi delle perizie, a volte lievitati a dismisura a causa delle spese vive sostenute per acquisire la documentazione necessaria e utilizzabile in giudizio. 

Premesso ciò, occorre considerare che la problematica sui diritti atipici Italiani tra cui i famigerati “livelli”, essendosi radicata nel tempo, necessita parimenti una ricerca storica documentale che parta da tempi lontani ( nel caso dei beni di San Felice Circeo corrisponde al 1833), poichè non vogliamo  che le modifiche delle leggi e le interpretazioni giudiziali  succedutesi nel tempo consentano la legittimazione dell’ azione degli eredi Aguet nell’ eseguire presso la Conservatoria dei beni immobiliari una trascrizione unilaterale di eredità sulle nostre proprietà a partire dal 2013; nè tantomeno conosciamo l’opportunità perseguita dal Conservatore che ha permesso tale evento nel rispetto delle vigenti norme sul tema della continuità dei titoli e ancor più sull’obbligo di produrre la prova dell’esistenza di un diritto reale che può costituirsi solo a mezzo di un atto originario scritto.

Pertanto, il tecnico incaricato di fiducia, nella perizia, deve ricostruire ogni titolo scritto a partire dal 1833 (quando esistente), per giungere a quello vigente in capo al suo committente e deve ricostruire anche quelli già in capo alla tenuta immobiliare gestita dell’ex regno ecclesiastico sino alla condizione odierna. Il tutto deve specularmente camminare di pari passo con la ricostruzione delle variazioni delle superfici terreni sino all’attuale consistenza. Da quanto sopra è evidente che ci si trova di fronte alla necessità di avere una perizia complessa assolutamente necessaria per potere difendere i propri diritti con efficacia.

A quanto ci risulta i costi principali della perizia complessa del caso sono regolamentati dalle norme in nota a fondo pagina con le opportune maggiorazioni a cui vanno poi aggiunti i costi delle spese vive sostenute.

Riportiamo alcuni esempi di spese vive da affrontare:

  • Atti uso amministrativo presso la conservatoria di Velletri dal 1870 al 1973:
  1. a seconda del numero delle facciate ed inclusi i diritti di visura possono partire da euro 32,00 sino a oltre euro 180,00;
  • Atti uso amministrativo presso la conservatoria di Latina dal 1974 al 2010:
  1. quali note di trascrizione informatizzate da euro 6,20 a euro 36,00 cadauno;
  • Atti uso amministrativo presso la conservatoria di Latina dal 2011 ad oggi
  1. quali note o titoli di trascrizione informatizzati da euro 6,20 a 36,00 cadauno;
  • Atti uso amministrativo presso il Tribunale di Latina – giudizi civili;
  1. sentenze, a seconda del nr. di pagina da euro 12,00 ad oltre euro 80,00;
  2. diritti di visione fascicoli processuali ed estrazione atti peritali da euro 12,00 a oltre euro 80,00;
  • Atti uso amministrativo presso i competenti Archivi di Stato Nazionali:
  1. euro 12,00 per formulazione di istanza più circa euro 2,00 di diritti di copia per ogni singolo documento richiesto salvo numero e dimensione di eventuali allegati;
  2. euro 16,00 di autentica in bollo su ogni documento oggetto della precedente istanza salvo le dimensioni dello stesso che potrebbero comportare ulteriore incremento dei costi di autenticazione.
  • Atti amministrativi da acquisire presso l’ufficio urbanistica del comune di San Felice Circeo:
  1. istanza di visione fascicolo per verifica e scelta degli atti necessari, euro 20,00 forfettari;
  2. rilascio di copia dei documenti uso amministrativo da euro 12,00 e oltre a seconda del numero delle facciate richieste.
  • Copia degli atti notarili presso l’archivio Notarile di Latina a decorrere dal 1953 sino alla data più recente di concentrazione:
  1. atti autenticati dal Ministero dell’Interno da euro 16,00 a oltre a seconda delle facciate e delle parti allegate;
  • Copia degli atti notarili presso l’archivio Notarile di Roma a decorrere dal 1870 sino al 1952:
  1. atti autenticati dal Ministero dell’Interno da euro 16,00 a oltre a seconda delle facciate e delle parti allegate;
  • Rimborsi di diaria giornaliera per recarsi presso la conservatoria di Velletri, Latina e presso gli Archivi di Stato e Notarili di Latina e Roma con mezzi propri o pubblici – secondo Legge.

Atteso quanto sopra e tenuto conto della portata della ricerca per affrontare una citazione in giudizio, si spera che ciò sia un utile riferimento per chi dovrà demandare incarico al proprio tecnico di fiducia sia per valutarne la congruità delle richieste economiche che per ponderare la professionalità di cui si abbisogna per avere un prodotto valido da presentare al proprio legale di fiducia.

Purtroppo dobbiamo constatare con amarezza quanto risultino gravosi gli oneri e i costi da sostenere per difendere la proprietà sulla quale tutti abbiamo versato all’ Amministrazione Pubblica le imposte dovute, a fronte di chi invece è riuscito a trascrivere il presunto diritto versando una somma irrisoria.

Il Presidente.

 

Nota : In sede giudiziale, l’istituto della consulenza/perizia tecnica trova la propria fonte normativa agli artt. da 61 a 64, e da 191 a 207 c.p.c. oltre che agli artt. da 89 a 92 delle disposizioni attuative del c.p.c…

Anche se il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27  ha abrogato le tariffe professionali, e il compenso  per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo  le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, indicando i dati della polizza assicurativa, vengono per abitudine tuttora utilizzate dai tecnici per il calcolo dei preventivi  le precedenti tabelle, in merito all’esecuzione, all’uso e al costo di una perizia tecnica ( Legge 2 marzo n. 144/1949 e successive modificazioni, D.M. del 4 aprile 2001 concernente Corrispettivi delle attività di progettazione e delle attività ai sensi dell’art. 17, comma 14 bis, della Legge 11 febbraio 1994, nr. 109 e successive modifiche,  Decreto del 20 luglio 2012, n. 140 concernente il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione delle parcelle,  Decreto 30 maggio 2002 concernente l’Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in materia civile e penale).


 

Basta ai presunti diritti feudali Circeo