UN CONTRIBUTO PER CHIARIRE ALCUNE QUESTIONI INCONTRATE NELLO STUDIO DELLA PROBLEMATICA DEI PRESUNTI LIVELLI

LA MANCATA PROBATORIETA’ DEL CATASTO NON CORRISPONDENTE ALLE TRASCRIZIONI DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI E L’ELUSIONE DELLA PUBBLICITA’ IMMOBILIARE PROVOCA UN CONTENZIOSO LEGALE CHE LO STATO ITALIANO NON PUO’ PIU’ PERMETTERSI.

NON È ACCETTABILE CHE NEL 2023 SIANO PRESENTI ANCORA PARTITE CATASTALI E DITTE INTESTATE NON CORRISPONDENTI AD UN PRECISO ED UNIVOCO CODICE FISCALE INTRODOTTO CON IL DPR 605 DEL 29-SETT-1973 PER LA CREAZIONE DELL’ ANAGRAFE TRIBUTARIA.

L’ASSENZA DI DATI RIGUARDANTI L’ANAGRAFE TRIBUTARIA PROVOCA MOLTO SPESSO EVASIONE FISCALE E LO STATO DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI SANZIONARE I SOGGETTI PRIVI DEL SUDDETTO CODICE AL PUNTO DI INCAMERARNE I BENI IN QUANTO NON IDENTIFICABILI AI FINI DELLA TASSAZIONE E SCONOSCIUTO IL REALE AVENTE DIRITTO DELLA PROPRIETA’.

 

La riforma del Catasto e come procederà nei casi interruttivi come quello di Fondi.

– I Principi di Sangro e le banche occulte della Criminalità.

Premesso che con “la delega al Governo per la riforma fiscale” nasce Il disegno di legge n. 3343, presentato il 29.10.2021, già approvato dalla Camera e trasmesso il 22 giugno 2022 per l’esame e approvazione del Senato, e che è tutt’ora nella fase di esame. Lo scopo è quello di realizzare una semplificazione del sistema fiscale e di combattere l’evasione. Tra le novità più rilevanti contenute nei 10 articoli spicca la riforma del Catasto che dovrà divenire esecutiva dal 2026.

Dal testo emerge che la revisione non inciderà sulla “determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali” (art. 6 c.2 lett.a). In buona sostanza, secondo tale disposizione, le modifiche al Catasto non comporteranno un aumento delle tasse (si pensi all’IMU), ma solo un allineamento rispetto alle effettive categorie e classi degli immobili.

Uno degli obiettivi perseguiti consisterà nel realizzare il corretto classamento degli immobili censiti e quelli che ancora non lo sono perché ormai è sempre più evidente che non tutti rispettano la reale consistenza di fatto, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi (parzialmente o in toto). Infine, tra i dati da inserire nella revisione catastale spicca una nuova identificazione della rendita da aggiornare periodicamente.

Sta di fatto che in un video forum del il 17 marzo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato: «In moltissimi Paesi, dalla Germania all’Austria e non solo, il Catasto si ferma ad anni ben anteriori rispetto al nostro, che è stato aggiornato a fine anni Ottanta. Quindi penso che parlare in questa fase di aggiornamento del Catasto mi sembra un fuor d’opera». In precedenza aveva specificato: «In Austria dal 1973 non sono stati fatti aggiornamenti dei valori catastali, in Belgio dal 1975 e in Francia dal 1970. Gli aggiornamenti dei nostri valori catastali risalgono al 1988-89. Non possiamo dire di essere la cenerentola dell’aggiornamento dei valori catastali».

In realtà l’attuale vigente catasto fabbricati (CF) già nominato Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU), la cui istituzione deriva dal Regio Decreto Legge nr. 652 del 1939, che entrò in vigore nel 1962, già prevedeva l’adeguamento periodico delle rendite catastali, ma questo non avvenne mai: salvo per alcuni comuni che d’iniziativa accesero delle convenzioni con gli uffici catastali per ottenere un censimento e un aggiornamento delle rendite, è questo il caso del comune di Fiumicino che si scoprì essere il comune più ricco d’Italia applicando l’IMU alle riaggiornate rendite, ma ancor più applicando l’imposta a fabbricati che risultarono non censiti da anni se non accatastati malamente (beni sconosciuti o abitazioni superiori a mq 100 censiti quali case ultrapopolari se pur con caratteristiche di villini o ville nella qualità di seconde case).

Possiamo dire che le novità proposte accendono enormi perplessità specialmente se nella realtà futura e di fatto si continuerà ad operare come in passato omettendo di fare gli aggiornamenti periodici, in quanto le dichiarazioni tendenti a far credere di aver scoperto cosa non è andato in passato e perché tutt’ora non và, sono paragonabile alla scoperta “dell’acqua calda”.

Tra i tanti, facciamo un paio di esempi di malagestio del sistema catastale:

  1. a) Primo: con il D.P.R. n. 138/98 vengono stabiliti i parametri per determinare la superficie catastale che in realtà non è assolutamente la superficie reale dell’immobile (compresi annessi e connessi), salvo per gli accatastamenti e variazioni catastali inoltrati con il programma Docfa a partire dal 1996, per cui ci troviamo con una norma che non è stata coordinata con le esigenze di altri Istituti Pubblici preposti all’imposizione d’imposte, tributi, contributi ed altri oneri.

Infatti, è il caso del calcolo di quanto dovuto all’ente locale competente (Comune) per il servizio dello smaltimento dei rifiuti urbani che si basa sulla superficie reale dell’immobile e sul numero degli abitanti ivi residenti, per cui l’accertamento non può essere eseguito basandosi sulla superficie catastale, ma vede l’Ente obbligato ad affidare a terzi privati-convenzionati un apposito incarico per fare accertamenti che tramite opportuni sopralluoghi (quando consentiti dal cittadino) oppure tramite verifiche induttive per lo più delle volte fantasiose, stabiliscono superficie, residenti e di conseguenza il dovuto – in molti casi il maggior gettito dovuto per effetto del controllo affidato a privati è assorbito dal costo dello stesso servizio e dai successivi costi dei contenziosi tributari per i quali il Comune sosterrà ulteriori spese legali e processuali, quindi il beneficio per la comunità spesso è nullo.

Pertanto, il citato DPR 138/98, invece di coordinare e divenire strumento funzionale di controllo per più enti interessati è stato un mero strumento di spesa che ha determinato l’inserimento di dati in visura del tutto inutili, contestabili, e determinanti un’ulteriore imprecisione;

  1. b) Secondo: come ogni cittadino Italiano dovrebbe conoscere, la “Costituzione della Repubblica Italiana” fu promulgata dal Capo Provvisorio dello stato il 27 dicembre 1947 e con essa si pose definitivamente fine ai privilegi di “sangue blé” ovvero quei privilegi che per diritto erano acquisiti alla nascita dai figli di nobili e che se li tramandavano di generazione in generazione seguendo chi nella famiglia ereditava il titolo di Principe, Duca, Barone, etc… Ebbene in catasto ancora oggi esistono partite intestate al semplice titolo nobiliare e non ad un codice fiscale di cui è sconosciuto il nome o i nomi degli odierni aventi diritto. Ad esempio potremmo trovare che centinaia di beni immobiliari risultano censiti alla partita del “Barone Rossi” – cognome ora usato di comodo, ma chi è nominativamente: Giovanni, Antonio, Mario? Ma tale Barone è ancora vivo? Dove risiede?

         Nelle nostre ricerche abbiamo incontrato il caso di Fondi (LT) dove in catasto risulta un grande territorio censito nel catasto terreni che è intestato al “direttario Principe di Sangro”, ma chi è: oppure chi sono gli eredi aventi diritto? Tutto è rimasto come nel passato tardo-medioevale, quando per non dividere la proprietà tutti i beni immobiliari erano ereditati dal capostipite perché per nascita aveva acquisito il titolo nobiliare: con la Repubblica Italiana gli eredi sono tutti i discendenti ad aver diritto a quota parte dei beni secondo quanto stabilisce il Codice Civile già dalla sua riforma del 1942 e non più l’erede primogenito.

         Ma nel 2023 possiamo avere ancora un sistema catastale che non è aggiornato perché la dirigenza svolge un mero compito di conservazione! E il compito di segnalazione allo Stato delle problematiche come quella di Fondi è attuato o si fa finta di nulla?

         Dalle notizie sino ad ora conosciute apparirebbe che i beni accatastai a nome del mero “Principe di Sangro”, sono in realtà un patrimonio vacante per mancanza di eredi o di accettazione di tale eredità per generazioni e generazioni. Se così fosse sarebbe un patrimonio divenuto di proprietà dello Stato Italiano ai sensi dell’art.480 del C.C. e, quindi, dovrebbe essere preso in carico dal Demanio Regionale competente, con procedure snelle e trasparenti. 

La staticità dello Stato Italiano che fruisce di un Parlamento non prodromico ma pur sempre vincolato a non abbandonare le vecchie vie implica una scarsa ottimizzazione delle risorse esistenti per cui le investe malamente (certe volte sembrerebbe per creare ulteriori problemi e non per risolvere quelli che già esistono), ma addirittura si creerebbe un danno all’erario come il caso del comune di Fondi (LT) dove i cittadini possessori di migliaia di appezzamenti di terreno vivono in un diritto di uso appeso ad un limbo indeterminabile che non gli permette di evolversi verso una partecipazione attiva entro il mercato dello Stato Italiano e della Comunità Europea. Infatti i beni che i cittadini possiedono da generazioni al di fuori di attività agricole non sono fruibili per accendere fidi o ipoteche per finanziamenti o essere commutati in migliori attività produttive secondo i PRG o secondo piani industriali, anzi, sono preda delle organizzazioni criminali o pseudo-criminali che finanziano i malcapitati a tassi esosi, oppure questi diventano “teste di legno” di altre organizzazioni criminali che sulla presunta attività agricola svolta su tali appezzamenti percepiscono fondi europei agricoli per i quali è sufficiente essere possessori e non proprietari.

Si ritiene necessario che il sistema catastale sia riorganizzato creando una branca di censimento che permetta, tra l’altro, di rilevare anche quanti e quali beni sono sottoposti a diritti atipici tutt’ora considerati esistenti se pur alcuni non contemplati nel codice civile, quali: terre collettive, usi civici, livelli, colonie perpetue, Mascarati, etc.… Se si farà ciò, solo allora sarà promulgabile una legge quadro che preveda (quando ricorrono i presupposti), l’acquisizione alla proprietà del privato cittadino possessore o al patrimonio demaniale quando si ha di fronte beni vacanti di eredi e così facendo prevedere una cartolizzazione degli stessi volta a NON percepire una esosa entrata subitanea, ma a percepire entrate continue e future così generate dalla maggiore e nuova produttività del bene stesso perché uscirebbe alla luce del sole e aumenterebbe le operazioni che sono caratteristiche di un mercato libero: con notevoli risvolti positivi sul PIL Nazionale.

Ricordiamo che sin dal 1884 gli onorevoli Messedaglia e Minghetti presentarono alla Camera una relazione sui progetti di legge relativi al riordinamento dell’imposta fondiaria da cui derivò la promulgazione della L.3682 del primo marzo 1886 sulla “Perequazione Fondiaria”.  Nei lavori preparatori si discusse anche sul catasto se renderlo probatorio o giuridico, ma ciò non fu contemplato nella stesura definitiva della legge continuando a ritenerlo solo uno strumento per uso meramente fiscale e/o per attingervi notizie indiziarie, nella speranza che un successivo provvedimento parlamentare lo rendesse un mezzo di prova – ciò non fu mai messo in atto! Nel nostro ordinamento si trova il riconoscimento dei presupposti di probatorietà di quello dell’Impero Austro-Ungarico al termine del primo conflitto mondiale in quanto il Regno d’Italia già dopo il 1921 modificò le sue norme per recepire il catasto con le tavole fondiarie in cui figuravano le proprietà e i diritti reali sugli immobili determinati dal Giudice Tavolare per sentenza emessa all’impianto di tale sistema per riscontro diretto tra le parti confinanti con la proprietà d’interesse – siamo comunque circoscritti al territorio delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Nel contempo, occorre anche prevedere una legge agevolatrice della soluzione gravante sugli altri beni afflitti da diritti atipici non derivati da alcun contratto scritto e vincolati ad un presunto regime perpetuo che in realtà è ormai anche contro i principi costituzionali per i quali tutti sono chiamati a partecipare attivamente alla vita dello Stato e mai sono chiamati ad essere staticamente in attesa di una soluzione che oggi come oggi rimane impossibile se le cose rimangono invariate.

Nel frattempo: “LE BANCHE OCCULTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA RINGRAZIANO!”