Pubblichiamo questo articolo di cui forniamo sintesi per i non addetti ai lavori e coloro che non sono interessati ad approfondire.

 SINTESI

 ➡️ IL BROGLIARDINO DEL 1863 NON È UNA RICOGNIZIONE AD DOMINIUM

Il nostro Comitato ha chiarito con nuove ricerche archivistiche che:

  • 📜 Il Brogliardino del 1863 era soltanto un registro catastale interno, mai sottoscritto dalle parti, privo di valore costitutivo e perfino incompleto sul piano catastale.
  • ⚖️ La vera Ricognizione ad Dominium deve essere un atto pubblico notarile, sottoscritto dal Concedente e dall’Utilista, con indicazione precisa dei beni, degli obblighi e del canone.
  • 🖊️ Esempio concreto: l’atto rogato dal notaio Giuseppe Parisella il 30 agosto 1917 e registrato alla Conservatoria RR.II. di Velletri (Reg. Part. nn. 869–871), in cui le parti riconoscono e costituiscono formalmente l’enfiteusi, con pieno valore legale e opponibilità ai terzi.

🚫 Da quanto sopra risulta del tutto illegittimo che gli eredi Aguet-Blanc ritengano di assimilare un documento catastale incompleto e non valido quale il “Brogliardino di Campagna del 1863” a una “Ricognizione ad Dominium” e da ciò derivare il loro presunto titolo di Concedente o Direttario.

 

Testo integrale.

In precedenti comunicati avevamo spiegato il significato e il valore di tale atto, evidenziando – anche sulla base delle norme sia dello Stato Ecclesiastico che del Regno d’Italia – che qualsiasi Ricognizione del titolo deve derivare obbligatoriamente da:

  • atto pubblico sottoscritto dalle parti coinvolte (Concedente e Utilista),
  • con beni oggetto del contratto chiaramente individuati (località, dimensione, qualità della coltivazione),
  • con obblighi concordati da entrambe le parti e canone stabilito.

Il Brogliardino del 1863

Abbiamo inoltre chiarito l’insussistenza della pretesa degli eredi Aguet-Blanc, che – in assenza del Titolo Originario Costitutivo – hanno cercato di far derivare il presunto diritto del Concedente dal “Brogliardino per l’Aggiornamento in campagna dei Fondi Rustici del 13 giugno 1863”, interpretato come Ricognizione del titolo.

Tale documento:

  • è privo di tutte le caratteristiche di atto pubblico sottoscritto dalle parti,
  • risulta privo anche di qualsiasi valore catastale, in quanto non fu mai attivata la Revisione degli estimi disposta dalla Presidenza del Censo nel 1856 a causa degli eventi storici che portarono all’Unità d’Italia.

La prova archivistica: Ricognizione del 1917

Come ulteriore conferma delle nostre tesi, nelle ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri, il nostro Comitato ha reperito una Ricognizione ad Dominium, pubblicata sia in versione originale che trascritta (Reg. Particolare nn. 869, 870 e 871 del 14 settembre 1917).

Per fugare ogni dubbio, portiamo un esempio concreto di autentica Ricognizione:

  • Atto pubblico scritto e trascritto, rogato il 30 agosto 1917 dal notaio Giuseppe Parisella a Monte San Biagio, riguardante beni in Terracina.
  • Il Vescovo di Terracina, Priverno e Sezze – amministratore dei beni della Mensa Vescovile e del Seminario Diocesano – conferì procura al Don Giuseppe Canonico Zizzi affinché eseguisse la ricognizione su vari fondi agricoli e case.
  • In alcuni beni era certa l’esistenza di enfiteusi, in altri si percepiva da tempo un antico canone: il Vescovo delegò quindi un fiduciario per constatare e, se necessario, costituire enfiteusi a mezzo di notaio.

Contenuti dell’atto ricognitivo

  • Don Giuseppe comparve insieme ad altri soggetti che dichiararono di pagare da tempo canoni, accettandone l’aggiornamento.
  • I fondi furono individuati in dettaglio secondo le allora risultanze catastali (porta Romana, località La Dellibera, località Barchi, ecc.).
  • Le parti stabilirono che la ricognizione avrebbe avuto valore di titolo originario di costituzione dell’enfiteusi.
  • In caso di ritrovamento futuro di altri titoli, le parti rinunciavano sin da allora ad ogni contenzioso.

Il Vescovo colse così l’opportunità di rendere certi titoli incerti o indefiniti giunti alla sua amministrazione dal passato.

Significato giuridico

Questo caso emblematico mostra una Ricognizione completa e opponibile, che per accordo delle parti assume valore originario di costituzione dell’enfiteusi, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui – in presenza di titoli incerti – solo una ricognizione pubblica e opponibile può costituire validamente il diritto.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondato assimilare il Brogliardino del 1863 a una Ricognizione ad Dominium.
Gli eredi Aguet-Blanc non possono vantare alcun titolo di Concedente o Direttario sulla base di tale documento.

 

Scarica qui la Ricognizione14_09_1917

Scarica qui il testo trascritto della Ricognizione14_09_1917

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