Pensiero:cosa s’intende con ”ricognizione”.

In verità appare: esistono due tipi di ricognizione :

  • La ricognizione tecnica;
  • La ricognizione giuridica (aggiornativa delle condizioni del diritto enfiteutico).

 

Pensiero: cosa s’intende con ricognizione tecnica.

In verità appare: che il concedente (barone) nella necessità di censire catastalmente i propri beni concessi in enfiteusi per  predisporre testamento o per allegarla alla presentazione di una successione o per allegarla agli atti di vendita dei diritti di enfiteusi, disponga un indagine ricognitiva.

La ricognizione si chiama, in questo caso,  tecnica perché dedotta dalle risultanze catastali,ma non  correlata all’indicazione dei singoli contratti di enfiteusi trascritti a vincolo dei distinti beni.

La ricognizione tecnica relativa ai titoli di livello non ha alcun valore probatorio in quanto non è possibile ricollegarla ad un corrispondente contratto scritto originario riguardante ogni singolo bene. Infatti, la prova esiste quando in atti appare il Nobile e il cittadino che sottoscrivono un contratto d’istituzione del vincolo.

In caso di ricognizione tecnica allegata ad una successione, questa svolge la funzione d’inventario che può eseguirsi in un tempo limitato, dopo di che la successione deve essere chiusa.

La ricognizione tecnica congiunta ad una successione ha puro valore dichiarativo “unilaterale” e non istituisce il vincolo di livello o sostituisce un contratto di enfiteusi.

 

Pensiero: cosa s’intende con ricognizione giuridica.

In verità appare: quando il concedente (barone) si trova in condizione di modificare il contratto di enfiteusi.

Infatti, essendo l’enfiteusi un diritto reale previsto dal Codice Civile, la ricognizione serve a valutare i miglioramenti avvenuti nel tempo sul bene sottoposto ad enfiteusi, con il fine di aggiornare l’importo del canone annuo che in tal modo subisce un aumento correlato ai parametri esistenti in quella situazione economica.

La ricognizione va eseguita di concerto con il cittadino enfiteuta, che nel  solo caso in cui  acconsenta all’accesso al bene posseduto e senza alcuna costrizione,  permette la ricognizione giuridica. La ricognizione va poi sottoscritta ed è soggetta a trascrizione, per consentire la modifica dell’enfiteusi.

In caso di accesso del concedente a“sorpresa” in quanto non specificatamente autorizzato dal cittadino possidente o, comunque,chi acceda per conto del concedente senza manifestare le proprie specifiche intenzioni (mentite spoglie) costituendo accesso per motivazioni diverse dalla ricognizione, può comportare la denuncia agli organi giudiziali per avvenuta violazione di domicilio.

La ricognizione a un bene sottoposto catastalmente ad un titolo atipico di livello è possibile solo attraverso l’esibizione di un titolo che istituisce il livello all’origine e, siccome, non esiste tale contratto scritto, è impossibile ogni tipo di ricognizione. In questo caso, il concedente, potrebbe accedere solo con l’autorizzazione di un organo Giudiziale.

 

Pensiero:la ricognizione è obbligatoria?

In verità appare: che per le enfiteusi perpetue non è obbligatoria (esistono diverse  sentenze di Cassazione). Certamente, se il concedente non esercita tale diritto, non può modificare il titolo che rimane come nel passato identificato con atto scritto.

Per quanto riguarda il titolo di livello, non essendoci atto scritto costitutivo e nel tempo non essendoci ricognizione sottoscritta dalle parti (nobile da un lato e cittadino dall’altro) il livello rimane un titolo di cui non si conosce esistenza, suo tenore contrattuale ed entità del canone originario, sempreché di fatto sia mai stato riscosso un obolo in natura o in moneta.

 

Pensiero:quando la ricognizione è obbligatoria?

In verità appare: che per le enfiteusi stipulate per contratto scritto con durata a tempo,per il nobile concedente la ricognizione è periodicamente obbligatoria (20-29 anni – esiste un’ampia giurisprudenza di Cassazione a stabilirla), in questo caso il cittadino enfiteuta non vi si può opporre. Certamente se il concedente non esercita tale diritto può rischiare di perdere l’esclusiva della proprietà, ovvero il cittadino enfiteuta potrà richiedere all’organo giuridico competente il riconoscimento dell’usucapione, adducendo il semplice mancato esercizio del diritto di ricognizione.

 

Pensiero: quando esiste una enfiteusi perpetua, mancando le ricognizioni si può richiedere in tribunale di farsi riconoscere l’usucapione come avviene per l’enfiteusi a tempo?

In verità appare: per le enfiteusi perpetue non è possibile esercitare il diritto di usucapione, a meno che non siano intervenuti atti e fatti documentati che dimostrino che nel tempo ci sia stata una interversione del possesso (tralasciamo l’identificazione del diritto in latino).Pertanto, non si può procedere come nelle enfiteusi a tempo.

Per il livello, mancando il contratto scritto originario, la ricognizione e la prova del pagamento di eventuali canoni sin dal remoto passato, sarà, comunque, necessario dimostrare la non esistenza di tale titolo,  in quanto nel tempo qualunque esso sia è comunque cambiato in tal modo che il bene potrà essere usucapito.

Sino ad oggi qui a San Felice non si ha notizia di  cittadini che abbiano promosso giudizio di usucapione sul livello o sull’enfiteusi esibendo giuste prove di avvenuta interversione di possesso. Ovvero si è preso atto che tendenzialmente si persevera immotivatamente nel portare in giudizio atti e fatti che non possono permettere l’usucapione.

Tutte le decisioni del Tribunale Civile di Latina dimostrerebbero che il Giudice non ha avuto in esame le prove di avvenuta interversione del possesso. Tali impianti sono destinati a perdere anche in caso di appello o di ricorso in cassazione, ma si badi bene, la colpa di tale situazione è sola e soltanto delle errate convinzioni del cittadino che non si capacita dei giudizi che si ripetano a mo’ di fotocopia.

 

=== Nel seguire affronteremo la problematica dell’interversione. ===

 

FINE SECONDA PARTE