Approfondimenti
Il Comitato rende disponibile ai propri soci e, ai cittadini interessati alla problematica dei
presunti Livelli Baronali, la nota n. 195, del 10 aprile 1873.
Mittente: Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Terracina.
Destinatario: Reale Intendenza di Finanza di Roma.
Oggetto: Aggiornamento catastale dei possedimenti Demaniali nel feudo di San Felice Circeo.
La nota descrive chiaramente una delle accurate attività istruttorie ed ispettive svolte nel
territorio da parte del Demanio dello Stato, negli anni che precedono il 1874, volte principalmente all’attivazione del Nuovo Catasto rustico del Regno, in sostituzione del Catasto Gregoriano, in vigore dal 1835, operazione condotta per diversi anni in tutto il territorio nazionale attraverso l’approvazione di più decreti, emanati fin dal 1870- fino a renderla completamente esecutiva con il R.D. n. 276 del 04-07-1897.
Tale processo comportò l’avvio dell’aggiornamento dei Registri catastali e degli estimi con fini fiscali; tuttavia, nel territorio di Roma e Provincia che includeva S. Felice Circeo e Terracina, si svolse in maniera molto lenta, con notevoli ritardi, rispetto ad altri territori del territorio nazionale.
Se il processo dell’aggiornamento catastale fosse stato completato in tempo, sarebbe stato molto utile nella valutazione economica dei beni rurali posti in vendita nell’ex feudo di San Felice Circeo, prima della sua cessione a privati, avvenuta nel 1881 (1° acquirente, il Cav. Ottavio Giacchetti, ultimo acquirente 1898, il banchiere svizzero James fu Giovanni Paolo Aguet), ed infatti, la nota n. 195 del 10 aprile 1873, precede di circa 1 anno la conclusione della Perizia del 1874 commissionata all’architetto/ingegnere Andrea Bracci dal Ministero delle Finanze per la cessione dell’ex feudo.
La Perizia Bracci si era resa necessaria, ma dovette essere definita “Sommaria” vista la mancanza o insufficienza di regolari registri, catasti o contratti dai quale desumere i vincoli esistenti ed il valore dei beni nell’ex-feudo, in particolare per i terreni corrispondenti al capitolo riguardante il “Capitale dei Canoni dei Fondi Rustici” – quegli appezzamenti di terreno dove oggi insistono le nostre proprietà -, fondi per i quali non fu possibile riscontrarne le superfici, il titolo originario o deriverativo delle concessioni, i nominativi degli occupanti, il tipo di coltivazioni in essere, in quanto elementi, già allora, non concretamente determinabili. Di fatto, questi beni dell’ex feudo furono valutati con perizia sommaria e venduti a corpo.
E’ importante sottolineare che il il perito Andrea Bracci fu anche uno dei tecnici della Reverenda Camera Apostolica (proprietaria del ex feudo prima dello Stato), quindi un professionista con esperienza specifica, a conoscenza delle problematiche esistenti e delle procedure a norma di legge in essere per la determinazione dei beni gravati da pesi (enfiteusi, censi o rendite perpetue).
Nello specifico, il documento del 1873 fotografa sul territorio una situazione oggettiva,
scevra da interpretazioni, che attesta l’impossibilità di desumere dai precedenti cabrei riguardanti i beni della Reverenda Camera Apostolica, elementi ufficiali attendibili, ed utilizzabili a cui fare riferimento. I censimenti precedenti, non risultano più verificabili, né sovrapponibili al nuovo impianto volto alla formazione dei nuovi Registri catastali e l’aggiornamento degli estimi ai fini fiscali, elementi fondamentali per l’attivazione e messa in conservazione del nuovo Catasto rustico edito dal Regno e reso esecutivo con R.D. 276 del 04-07-1897, come sopra riferito.
Si trascrive di seguito parte del testo della nota n.195 del 10 aprile 1873:
“Con la rispettosa nota citata di fronte codesta Onorevolissima Intendenza di Finanza trasmise all’Ufficio Scrivente il Cabreo dei beni di piena proprietà e di quelli di dominio diretto già spettanti alla Camera Apostolica, ora devoluti al Demanio Nazionale, acciò venisse aggiornato e reso consono con l’impianti e registri catastali in vigore.
Per adempiere in tale ingiunzione il Sottoscritto dette mano a fare li confronti delle partite descritte nel Cabreo con quelle emergenti dal Catasto, ed ha dovuto rilevare l’impossibilità di eseguire il dovuto aggiornamento, perché il Cabreo si é compilato in base di una Mappa Speciale, e non di quella censuale; per conseguenza li numeri segnati nella colonna 2 del Cabreo non hanno relazione alcuna co quelli della Mappa catastale, e così niuna corrispondenza si trova nel catasto della superficie esposta nella Colonna 6 a del Cabreo, benchè se ne faccia la menzione alla misura catastale. La entità dei canoni annui attribuiti ai prossidenti della Colonna 7a del Cabreo manca del tutto nel Catasto. Se l’Agenzia avesse nei suoi atti la Mappa da cui si desunse il Cabreo, mediante una lunga e tediosa indagine, confrontando la configurazione degli appezzamenti delineati nell’una con quelli delineati nell’altra mappa, tanto si giungerebbe alla conoscenza dell’odierno stato dei possessi e praticarne il domandato aggiornamento, ma la mappa elementare del Cabreo non si ha, ed il difetto di questa non ammette la possibilità di confronti.
Dalle cose dette rileverà codesta encomiata Intendenza, che invece dell’aggiornamento del Cabreo trasmesso, è indispensabile di compilarne altro da desumersi dal Catasto vigente, e la entità del lavoro torna ad essere quella subordinatamente descritta nella antecedente nota 27 marzo p.p n. 180…”
Il documento originale è consultabile nella sezione dedicata sul nostro sito.
Sinteticamente:
Riteniamo importante questa nota perché ci restituisce un dato operativo/tecnico significativo sulla reale situazione riscontrata in quei anni nel ex feudo, prima della sua vendita; il suo contenuto, a nostro avviso indebolisce le tesi della controparte fondate esclusivamente su documenti meramente catastali, non supportati da atti scritti e opponibili. Finora gli eredi Aguet/Blanc hanno avallato il loro presunto diritto con un Brogliardino, datato 1863, strumento di registrazione e classificazione del territorio, in uso nel Catasto Gregoriano dal 1835 la cui funzione principale era quella di censire le proprietà immobiliari, fabbricati e terreni, per la determinazione delle imposte da pagare senza individuare probatoriamente i diritti reali presenti sui fondi.
Tale Brogliardino, alla luce di quanto descritto nel documento del 1873, risulterebbe oggi
nullo ed inutilizzabile per vantare i diritti reali pretesi dagli eredi Aguet/Blanc, in quanto mai completato nel suo iter procedurale e mai attivato e messo in Conservazione, né da parte dello Stato Ecclesiastico, né dal Regno d’Italia, ed il cui contenuto, per la natura stessa dello strumento catastale utilizzato, non può essere assunto come prova dell’esistenza di un diritto reale, enfiteusi, censo o rendita perpetua – che si sostanzia soltanto attraverso la sottoscrizione e trascrizione di atti formali tra due soggetti, e non su annotazioni catastali -, come peraltro avallato dalle recenti sentenze della Corte Suprema della Cassazione nel 2023, precedentemente commentate sul sito.
In sostanza il Brogliardino è un documento catastale per il rilevamento dei fondi agricoli, utilizzato per il calcolo delle imposte sui beni patrimoniali, al quale oggi gli eredi Aguet/Blanc vogliono attribuire il valore di una “ricognizione ad dominium”, a fronte della mancata puntuale ricognizione mai eseguita, né prima della vendita da parte dello Stato Italiano (per l’indeterminatezza dei fondi medesimi e l’impossibilità di desumere dai cabrei riguardanti i beni della RCA, elementi verificabili ed utilizzabili da confrontare con le vecchie mappe del Catasto Gregoriano e conseguentemente con quelle dello Stato Italiano), e nemmeno a seguito dell’acquisto dell’ex feudo da parte del loro avo, James fu Giovanni Paolo Aguet, nel 1898.
E’ poco credibile che a distanza di oltre 127 anni dall’acquisto, i “presunti diritti” oggi vantati dagli eredi Aguet/Blanc sui nostri beni, addirittura “oggetto di compromesso di vendita“ attraverso la società Eredi Aguet srl, semmai fossero allora esistiti, oggi mai riscontrati e nemmeno esercitati, possano essere attualmente pretesi ed imposti, come di fatto sta accadendo.
Riteniamo questa pretesa infondata, illecita, illegittima e lesiva nei nostri confronti e sulle nostre legittime proprietà.
Il documento, si inserisce nel percorso di indagine storica e catastale condotto in questi
anni per sostenere la nostra tesi: LA NON ESISTENZA DI UN DIRITTO REALE AVALLATA DA
ATTI SCRITTI E TRASCRITTI VALIDI NEL TEMPO, A SOSTEGNO DELLE PRETESE DEGLI EREDI
AGUET-BLANC.
Il Comitato prosegue determinato il suo scopo ed il proprio lavoro di indagini e analisi documentali, nella trasparenza, a tutela dei diritti civili e reali degli attuali proprietari di beni in S. Felice Circeo.
Di fatto, nel corso delle nostre ricerche e indagini è emerso che non sempre risulta un corretto allineamento tra le scritture catastali di terreni e fabbricati (meccanizzate rispettivamente nel 1976 e nel 1986) e quelle ipo-catastali (informatizzate nel 1992). Soltanto attraverso le visure storiche catastali emerge l’inserimento dell’asse Aguet-Blanc nei nostri beni; le particelle terreni risultano constatabili ad AGUET Elena e James, con annotazione di un “atto di aggiornamento non conforme” a seguito della voltura del 2013 presentata da 2 eredi per successione di James Aguet per il diritto del concedente del 50 %. Anche tale circostanza, non è supportata dalla presentazione di atti scritti originari attestanti l’istituzione di un reale diritto di enfiteusi o di livello giunti con continuità sino ad oggi.
Nulla appare catastalmente al riguardo delle quattro sorelle BLANC, come successione e accettazione di eredità che, le avrebbe fatte subentrare alla madre Elena AGUET, deceduta dal 1999 per dovuta voltura automatica.
Peraltro, le trascrizioni di mere denunce di successione, che di per sé non costituiscono una valida e sostanziale prova della provenienza del diritto del concedente, non legittimano le rivendicazioni sui fondi di titolarità dei cittadini, gli attuali proprietari. In sintesi: NON ESISTE LA PROVA DELLA TITOLARITA’ DEL LORO DIRITTO.
Inoltre, nel contratto preliminare di compravendita in favore della società Eredi Aguet S.r.l. sopra citato, si osserva che gli eredi Aguet-Blanc dichiarano “capziosamente” di avere i diritti immobiliari di concedente l’enfiteusi PERPETUA riferiti ad immobili urbani (fabbricati), e immobili rustici (terreni), dichiarazioni che, senza l’esibizione del titolo, può prevedere la nullità dell’atto, in quanto erronea e fuorviante per l’eventuale acquirente della società medesima. Pertanto, è stato promesso in vendita un diritto che può essere provato soltanto esibendo il titolo di costituzione di enfiteusi “perpetua” ed i relativi contratti con gli “enfiteuti”, ovvero, con gli attuali possessori dei beni.
Considerata l’aleatorietà di quanto indicato nel compromesso di vendita del 2013, si evidenzia come esso possa essere stato l’espediente utilizzato per far eseguire la trascrizione dell’accettazione dell’eredità senza opposizioni sui beni ai due eredi Aguet e alle sorelle Blanc; trascrizione dell’accettazione dell’eredità che in Italia, doveva essere eseguita entro 10 anni dalla morte di James Aguet, il 27.12.1988 e di Elena Aguet il 08.11.1999.
In ultimo, altro elemento importante ai fini della difesa del proprio bene, sono le opportune pratiche edilizie di autorizzazioni all’edificazione sul fondo rustico – oggetto della enfiteusi/livello – di un fabbricato residenziale o comunque non agricolo e l’assolvimento degli oneri di carattere fiscale-catastale messi in campo dai “proprietari” nel tempo (nostri avi, nonni/genitori).
Il regolamento edilizio del Comune di San Felice Circeo, prevede e prevedeva che per l’ istruttoria per il rilascio della licenza edilizia, fosse necessario depositare l’atto di proprietà o di godimento del bene.
E si evidenzia infine che, se già in passato fosse stata palese una causa ostativa per enfiteusi/livello che potesse vincolare l’edificazione di un fondo rustico, se ne troverebbe menzione nelle autorizzazioni a costruire rilasciate dal Podestà di San Felice intorno agli anni 30 del’900.
Concludendo:
– In questi tre anni di vita il Comitato si è adoperato realizzando ricerche in archivi e altri uffici pubblici alla ricerca di atti e documenti probatori di questo presunto diritto, ma finora tale diritto non è emerso. Peraltro esso non è stato nemmeno reso noto dagli eredi Aguet-Blanc nella documentazione presentata per i ricorsi al Tribunale di Latina.
– In 57 anni i presunti diritti dei livellari non sono mai stati esercitati. Ma attenzione, la costituzione in giudizio è importante per interrompere i termini di scadenza dei 10 anni dalla trascrizione di denuncia di successione testamentaria del 2015 e la conseguente ineludibile pubblicità immobiliare, che è emersa ed è presente sui nostri beni, da quella data, soltanto nel certificato storico catastale.
– La tesi difensiva di impugnazione delle trascrizioni eseguite dagli eredi Aguet nel 2013 si basa sull’inesistenza di atti e documenti probatori, debitamente trascritti e registrati nel tempo che dimostrino un reale diritto acquisito.
– La finalità del Comitato è quella di ottenere, attraverso sentenze del Tribunale, il disconoscimento di questo presunto diritto, che condiziona negativamente il mercato immobiliare in San Felice Circeo e in altre città e località italiane.